MEDIAZIONE CIVILE
La Mediazione Civile è un istituto giuridico, introdotta in Italia con il D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto attività di mediazione ed intermediazione in materia di controversie civili tra privati.
Essa rappresenta uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile, in quanto nasce per alleggerire il carico giudiziale e si propone come alternativa o fase obbligatoria e preliminare all’instaurarsi di liti di natura civilistica. E’ uno dei quattro tipi principali di ADR (alternative dispute resolution, ovvero “Risoluzione alternativa delle controversie” con cui si evita di passare davanti al giudice e di conseguenza di procedere con un vero e proprio processo in tribunale).
L’istituto è caratterizzato dall’assenza di formalità particolari, e si articola, a differenza del processo civile, in forma perlopiù orale. La mediazione civile si svolge alla presenza di un mediatore, nominato all’interno degli organismi di mediazione che siano iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il mediatore è un soggetto professionale, qualificato e imparziale, che assiste le parti, nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, assistendole nel confronto e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il raggiungimento di una soluzione condivisa.
Il mediatore, non ha alcun potere di emettere soluzioni vincolanti per le parti, ma si limita a gestire i tempi e le fasi della stessa, lasciando alle parti coinvolte il controllo sul contenuto dell’accordo finale.
Il procedimento, secondo quanto previsto all’articolo 6 del Decreto Legislativo sopra citato prevede una durata massima di tre mesi dall’avvio della stessa, salvo che le parti concordino di superare questo termine che è ordinatorio, e non perentorio.
Secondo quanto disciplinato dall’articolo 5 comma 1-bis del Decreto Legislativo 28 del 2010, vi sono alcune materie per le quali il procedimento di mediazione è obbligatorio. Nello specifico chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. L’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il giudice ove rilevi che la mediazione non e’ stata esperita, dovrà sospendere il processo ed invitare le parti ad attivare il procedimento, assegnando contestualmente alle stesse il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione; mentre ove rilevi che la mediazione e’ già iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, di cui sopra, nel caso in cui si raggiunge un esito positivo le parti non avranno più interesse a proseguire nella controversia giudiziale.
In tutte le ipotesi in cui la controversia non ha ad oggetto una delle predette materia, il ricorso alla mediazione civile è una mera facoltà, che gli interessati possono esercitare per evitare di farsi carico dei tempi e dei costi di un processo, laddove ritengano che ci siano margini per trovare un accordo con l’assistenza di un mediatore.
Il decreto legislativo distingue nettamente l’istituto della mediazione civile da altre forme di conciliazione già esistenti nell’ordinamento giuridico italiano. L’atto, infatti, dispone che per mediazione civile debba intendersi l’attività finalizzata alla composizione di una controversia e che, invece, la conciliazione sia il mero risultato di tale attività. Tale distinzione è stata ben evidenziata per sottolineare il fatto che la mediazione civile, rispetto a precedenti istituti finalizzati alla composizione dei conflitti, sia uno strumento innovativo di portata generale riguardante tutte le controversie civili e commerciali.